Art. 2.
(Istituzione dei centri di sperimentazione).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono istituiti, all'interno dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT), appositi centri di sperimentazione, di seguito denominati «centri», nei quali operano gruppi socio-sanitari composti da un medico, che ne è responsabile, uno psicologo, un assistente sociale, un infermiere professionale e un educatore.
      2. I gruppi socio-sanitari operanti all'interno dei centri sono composti, ove possibile in relazione alle dotazioni organiche delle strutture interessate, da operatori già impegnati nelle strutture pubbliche, sociali e sanitarie del territorio.
      3. Può fare parte dei gruppi di cui al comma 2 solo chi ne fa espressa richiesta.
      4. L'orario di lavoro, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti, deve consentire

 

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l'apertura dei centri tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 8 alle ore 24.